Il 18 marzo 2007 è stato firmato da Italia,
Spagna, Portogallo, Paesi Bassi e in seguito Romania il trattato di Velsen, .
Il 4 marzo 2010 il parlamento italiano ha approvato il suddetto trattato: su
443 presenti, 442 erano a favore e uno si è astenuto. Il trattato di Velsn è
stato un ulteriore attentato alle democrazie europee, alcune basilari norme
dello stato di diritto sono state aberrate da questo
documento legislativo.
Il trattato di Velsen prevede la costituzione di nuovo corpo
di polizia europeo denominato Eurogendfor, il quale sostituirà interamente
l’arma dei carabinieri. Con l’istituzione dell’Eurogendfor prende vita un corpo
di polizia europeo dai poteri e dalle modalità d’azione antidemocratiche.
Questa nuova polizia non controllata da nessuno stato membro, né dalla
Commissione europea, né dal parlamento europeo ma da una persona eletta dai
ministri degli esteri degli stati firmatari. Attualmente Eurogendfor ha la sua
base operativa a Vicenza. Per statuto il paese che ospita il suo corpo ne paga
tutte le spese. L’articolo 4 del trattato afferma che“(…) 2. Le Forze EGF
possono essere poste indifferentemente alle dipendenze dell'autorita' civile o
del comando militare. (…)”.
Fin qui sembrerebbe semplicemente un corpo paramilitare
che si associa alla polizia ordinaria per coadiuvarla. Tuttavia proseguendo la
lettura del trattato si nota l’articolo 5 che cita: ” EUROGENDFOR potrà essere messa a
disposizione dell’Unione Europea (UE), delle Nazioni Unite (ONU),
dell’Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OSCE), dell’Organizzazione
del Trattato del Nord Atlantico (NATO) e di altre organizzazioni internazionali
o coalizioni specifiche”. Questo significa che anche potenze
straniere controlleranno le nostre popolazioni con queste forze dell’ordine.
Proseguendo la lettura del
trattato salta all’occhio l’articolo 21:
“1. I locali e gli edifici di EUROGENDFOR saranno
inviolabili sul territorio delle Parti.
2. Le autorita' delle Parti non potranno entrare nei
locali e negli edifici di cui al comma 1
senza il preventivo consenso del Comandante EGF o, ove
possibile, del Comandante della
Forza EGF. Tale consenso sara' presunto in caso di
calamita' naturale, incendio o
qualsiasi altro evento che richieda l'adozione immediata
di misure di tutela. In altri casi, il
Comandante EGF o, ove possibile, il Comandante della
Forza EGF, esaminera' con
attenzione qualsiasi richiesta di autorizzazione
inoltrata dalle autorita' delle Parti per
entrare nei locali e negli edifici, senza pregiudicare
gli interessi di EUROGENDFOR.
3. Gli archivi di EUROGENDFOR saranno inviolabili.
L'inviolabilita' degli archivi si
estendera' a tutti gli atti, la corrispondenza, i
manoscritti, le fotografie, i film, le
registrazioni, i documenti, i dati informatici, i file
informatici o qualsiasi altro supporto di
memorizzazione dati appartenente o detenuto da
EUROGENDFOR, ovunque siano ubicati
nel territorio delle Parti.”
Questo è già un grave attentato allo stato di diritto:
come è possibile che la polizia non sia perquisibile? Eurogendfor significa che
potrebbe usare la tortura per estorcere false confessioni e colpevolizzare
chiunque sia inviso al governo europeo senza che nessuno lo possa venire a
sapere e senza che possa esserci un processo per tali azioni.
Inoltre Eurogendfor può assumere il ruolo di polizia
segreta e non può nemmeno essere soggetta ad intercettazioni così come cita
l’articolo 23:
“1. Le Parti adotteranno tutte le
opportune misure necessarie a garantire il regolare flusso
delle comunicazioni ufficiali di EUROGENDFOR.
2. EUROGENDFOR ha il diritto di ricevere e trasmettere
messaggi codificati, come pure di
inviare e ricevere corrispondenza e plichi ufficiali
tramite corriere o in cassette sigillate,
che non potranno essere ne' aperte ne' trattenute.
3. Le comunicazioni indirizzate ad EUROGENDFOR o da
questa ricevute non possono
essere oggetto di intercettazioni o interferenza”.
Inoltre l’articolo 29 inoltre dice:
1. In caso di danno provocato a terzi od a beni
appartenenti a terzi da un membro o dai
beni di una delle Parti nella preparazione e nell'esecuzione
dei compiti previsti dal
presente Trattato, comprese le esercitazioni, il
risarcimento di tale danno sara' suddiviso
dalle Parti in base alle disposizioni all'uopo previste
negli accordi o nelle intese di
attuazione di cui all'articolo 45 e secondo le seguenti
disposizioni:
a) le richieste di indennizzo saranno depositate,
esaminate e definite o giudicate in
base alle leggi ed ai regolamenti dello Stato ospitante o
dello Stato ricevente per
quanto concerne gli indennizzi derivanti dalle attivita' di
EUROGENDFOR;
b) lo Stato ospitante o lo Stato ricevente potranno
definire tali richieste di
indennizzo; il pagamento dell'importo concordato o
stabilito con sentenza sara'
fatto in euro dallo Stato ospitante o dallo Stato
ricevente;
c) tale pagamento, qualora effettuato in base ad un
accordo od a seguito di una
sentenza emanata da un tribunale competente dello Stato
ospitante o dello Stato
ricevente, oppure la sentenza definitiva di non luogo a
pagamento, emanata da
detto tribunale, sara' definitivamente vincolante per le
Parti interessate;
d) qualsiasi indennizzo pagato dallo Stato
ospitante o dallo Stato ricevente sara'
comunicato agli Stati d'origine interessati, insieme ad
un rapporto circostanziato
ed ad una proposta di ripartizione in conformita' al
presente articolo. In assenza di
risposta entro due mesi, la proposta di ripartizione
sara' considerata accettata.
2. Se, tuttavia, tale danno e' dovuto a colpa grave o
dolo del personale di una Parte, i
costi derivanti da tale danno saranno sostenuti unicamente
da detta Parte.
3. I membri del personale di EUROGENDFOR non potranno
subire alcun procedimento
relativo all'esecuzione di una sentenza emanata nei loro
confronti nello Stato ospitante o
nello Stato ricevente per un caso collegato
all'adempimento del loro servizio.
4. Ferme restando le responsabilita' individuali in caso
di danni provocati a terzi o ai beni
di terzi da una persona o da un bene di una delle Parti
al di fuori dell'attivita' di servizio,
le richieste di indennizzo di detti danni saranno
trattate nel modo seguente:
a) le autorita' dello Stato ospitante o dello Stato
ricevente esamineranno la richiesta
di indennizzo e valuteranno il risarcimento per l'avente
diritto in modo equo e
giusto, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, ivi
compresa la condotta della
persona lesa, e redigeranno un rapporto sull'accaduto;
b) il rapporto sara' trasmesso alle autorita' dello Stato
d'origine, che quindi decidera'
senza ritardo se offrire un pagamento a titolo grazioso
e, in tal caso, l'importo
dello stesso;
c) se viene fatta un'offerta di pagamento a titolo
grazioso ed essa e' accettata
dall'avente diritto a titolo di totale ristoro della sua
richiesta di indennizzo, le
autorita' dello Stato d'origine effettueranno esse stesse
il pagamento ed
informeranno le autorita' dello Stato ospitante o dello
Stato ricevente della loro
decisione e della somma corrisposta;
d) le disposizioni del presente comma non
pregiudicheranno la giurisdizione dei
tribunali dello Stato ospitante o dello Stato ricevente relativamente
alla possibilita'
di intraprendere un'azione legale contro il personale di
EUROGENDFOR a meno
che non si sia”
A voi il
giudizio globale.
Ma sarà vero?! Sembra di essere tornati al terzo Reich!
RispondiElimina...forse il tuo "sembra di essere" dovrebbe essere sostituito con un "a quanto pare siamo già"...
RispondiEliminaChi era quell'unico astenuto?
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